REGOLAMENTO INTERNO ATTIVITÀ NEGOZIALE

REGOLAMENTO INTERNO ATTIVITÀ NEGOZIALE 

Integrazione al Regolamento d’Istituto per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo n.36

Approvato dal Consiglio di Istituto del 06/10/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio d’Istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa

DELIBERA

Art. 1 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

  1. tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:
    • acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
    • procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;
  2. Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Art. 2 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione

  1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
    • non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
    • non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
  2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
  3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
    • descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
    • durata del contratto;
    • ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
    • descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

 

Art. 3 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima

    1. Utilizzo locali e beni
      1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
      2. l’utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell’istituzione scolastica stessa. Le attività dell’Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all’utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;
      3. In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
        1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l’utilizzo dei locali;
        2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente per l’istituzione scolastica;
        3. osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
        4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica;
        5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo;
        6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
        7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell’uso dei locali.
      4. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione dell’oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell’attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.
      5. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e l’Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell’Istituzione scolastica.
      6. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo degli stessi. L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopra indicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
      7. Per l’utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori:
        • aule normali – € 35 – canone giornaliero
        • aula magna- auditorium-sala riunioni – laboratori € 150 – canone giornaliero
        • utilizzo dei locali di cui al punto ii in giorni festivi € 200 – canone giornaliero
        • palestra € 35 per un giorno alla settimana – € 50 per due giorni – € 75 per tre giorni – canone mensile
      8. La pulizia è a carico delle associazioni che utilizzeranno i locali dell’istituto.
      9. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall’Istituzione scolastica per giustificati motivi.
  1. Utilizzazione siti informatici
    1. L’Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell’Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
    2. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
      1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
      2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
      3. la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell’Istituzione scolastica.

Art. 4 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera e) – Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

A seguito di accordi e convenzioni , nel rispetto del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera e), potranno essere concessi in uso gratuito ad Associazioni esterne, locali scolastici (aule e laboratori) per garantire agli studenti ed al personale scolastico prestazioni formative aggiuntive e propedeutiche all’acquisizione di attestati formativi (a titolo di esempio corsi propedeutici per l’acquisizione della patente europea, di titoli linguistici, etc). Le Associazione convenzionate, nel rispetto dell’uso dei locali concessi a titolo gratuito e per brevi periodi, garantiranno condizioni di favore agli studenti ed al personale scolastico.

 

Art. 5 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera f) – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

Nell’ambito delle attività didattiche dell’Istituto potranno essere venduti beni realizzati dagli alunni ed il ricavato sarà utilizzato per finanziare visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività simili.

 

Art. 6 – 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività

  1. Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento.
  2. Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione trasparente”.
  3. Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
  4. Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.
  5. Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
    1. l’oggetto della prestazione
    2. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
    3. il luogo della prestazione
    4. il compenso per la prestazione.
  6. Il compenso per la prestazione è quello stabilito dalla specifica normativa di riferimento dell’Avviso. Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere la corresponsione di un compenso forfetario qualora ravvisi maggiore convenienza per l’amministrazione.
  7. l’individuazione dell’avente diritto  sarà effettuata  sulla base della seguente griglia di valutazione dei titoli e delle esperienze possedute.

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI VALUTABILI
VALUTAZIONE TITOLI
Titolo di studio

Laurea

> 90 punti 4
Da 90 a 100 punti 5
Da 101 a 104 punti 6
Da 105 a 108/110 punti 7
Da 109 a 110/110 punti 8
110/110 e lode punti 10

oppure

Diploma

> 80 punti 4
Da 80 a 90 punti 5
Da 91 a 94 punti 6
Da 95 a 98/100 punti 7
Da 99 a 100/100 punti 8
100 e lode punti 10

Seconda laurea pertinente al modulo di formazione Punti 3
Master universitario di primo livello pertinente all’incarico Punti 2 (max 1 titolo)
Master universitario di secondo livello pertinente all’incarico Punti 3 (max 1 titolo)
Certificazioni e corsi attinenti l’incarico Punti 2 (max 4 titoli)
Precedenti esperienze professionali documentate attinenti al modulo di formazione Punti 2 (max 4 titoli )
Pubblicazioni cartacee o digitali attinenti al modulo di formazione Punti 2 (max 4 titoli )

 

Art. 7 – D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) – Partecipazione a progetti internazionali

  1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell’Istituto e se inseriti nell’ambito del PTOF.
  2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell’apposito aggregato.
  3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
  4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell’autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.